lunedì 25 maggio 2009

Mutui: estinzione anticipata, penale si - penale no

cartelllino rosso per le banche
I provvedimenti legislativi che portano il nome di Decreto “Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) hanno introdotto significative novità in materia di contratto di mutuo. Di acqua ne è passata sotto i ponti ma ancora oggi regna un pò di confusione quando si parla di estinzione anticipata, complici gli impiegati di alcune filiali di banca che sembrano non avere le idee chiare o, come malignamente alcuni sostengono, "ci provano". In questi periodi dove la "surroga del mutuo" ha un pò tenuto banco nel mercato asfittico dei mutui, le banche si son viste togliere il "giocattolino" da loro competitors un pò più scaltre facendo così aumentare quelle attività di estinzione anticipata che per alcune fasce di clientela era fino ad ieri impensabile se non con la rivendita dell'immobile.
Ma se estinguo il mutuo devo o no pagare una penale d'estinzione? In alcuni casi si racconta di poveri clienti che desiderosi di cambiar mutuo a condizioni più vantaggiose si son viste brandire la penale d'estinzione come "minaccia" a vanificare il risparmio ottenuto. Eppure su questo argomento è intervenuta anche Banca d'Italia a sottolineare le novità sui mutui apportate dalle famose "lensuolate" dell'ex ministro di centrosinistra: Estinzione Anticipata "Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione anticipata). Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007, l’estinzione anticipata non è più condizionata all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo clausole che pongono a carico del debitore una qualsiasi prestazione a favore della banca, e, qualora previste, tali clausole devono sempre considerarsi nulle.
Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007.
L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base delle caratteristiche del mutuo (a tasso fisso/ variabile/misto), in relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento del mutuo.
In particolare l’ABI e le associazioni dei consumatori hanno concordato le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50 punti percentuali nei restanti casi.
Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
L’accordo contiene anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono commissioni di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite dall’accordo stesso, introducendo in questo caso ulteriori riduzioni. Il cliente che estingue un mutuo già in essere al 2 febbraio 2007 ha il diritto di chiedere l’applicazione del citate riduzioni.

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