lunedì 19 dicembre 2011
Rifiuti: Come farsi restituire i soldi pagati ingiustamente
Forse non tutti sanno che c'è una sentenza della Cassazione che ha stabilisce l'illegittimità dell’imposta del 10% normalmente addebitata dai Comuni sulle bollette.
La Corte di Cassazione, allineandosi con l’orientamento degli altri Paesi dell’Unione europea, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa. Se fosse una tariffa, l’IVA sarebbe applicabile, ma essendo una tassa non è legittimo. Controllate, dunque, attentamente la bolletta: se è stata applicata l’Iva nella misura del 10% sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, si potrà chiedere il rimborso immediato al Comune o alle società appaltatrici che gestiscono il servizio.
Fine della teoria, e nella pratica?
Si entra, come spesso in Italia, in quelle cose che sanno di "bei principi" ma rischiano di rimanere sulla carta.
Allora, per cercare di invertire la tendenza e non star sempre a lamentarci, iniziamo proprio dalle carte - ecco i moduli necessari (fai click sul link per scaricarli):
Compilato il modulo, va inviato per raccomandata a/r che vale come formale diffida e messa in mora, tutelandosi così da eventuali termini di prescrizione.
Dalla data di ricezione, il titolare del servizio (sia esso Comune e/o Società appaltatrice) avranno 90 gg per rispondere, dopo di che ci si potra rivolgere all'Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti.
Dato che poi ci si prenderà gusto nel farsi restituire i propri soldi ingiustamente sborsati, si ricorda che anche il “Canone di depurazione” sulle bollette dell’acqua non è dovuto, allorchè vi sia la carenza funzionale o la totale assenza del relativo impianto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n° 335/2008. E’ dunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria e richiedere l’integrale restituzione della tariffa versata, per un periodo di contribuzione pari a 10 anni, oltre il quale vi è la prescrizione del diritto.
Ma questo lo racconteremo in un altro articolo
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